Art. 22. 
 
  Le congregazioni di carita' e le  altre  istituzioni  pubbliche  di
beneficenza   potranno,    con    l'autorizzazione    della    giunta
amministrativa, tenuto  conto  dell'indole  e  rilevanza  delle  loro
entrate, avere uno o piu'  riscuotitori  speciali,  ed  uno  speciale
tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate e'
affidata all'esattore comunale, e questi di  regola  funge  anche  da
tesoriere. 
 
  I  tesorieri  debbono  prestare  cauzione  nei  modi  che   saranno
stabiliti dal regolamento.