Art. 22. Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o piu' riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate e' affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere. I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.