Art. 30. 
 
  Le   cause   di   responsabilita'   dipendenti    dalla    gestione
amministrativa delle istituzioni pubbliche  di  beneficenza  sono  di
competenza dei tribunali ordinari. 
 
  Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo
grado e della corte dei conti  in  grado  di  appello,  nell'esame  e
giudizio  sui  conti,  le  cause  di   responsabilita'   contro   gli
amministratori: 
 
    a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale
autorizzazione; 
 
    b) quando senza  legale  autorizzazione  si  siano  ingeriti  nel
maneggio di danari o valori dell'istituzione.