Art. 30. Le cause di responsabilita' dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari. Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilita' contro gli amministratori: a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione; b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.