Art. 34. 
 
  Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per
le  quali  e'  richiesta  l'approvazione  della  giunta   provinciale
amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione
degli amministratori sono pubblicate  per  copia  entro  otto  giorni
dalla  loro  data,  nelle  forme  delle  deliberazioni  dei  consigli
comunali. 
 
  Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorita' politica  del
circondario  una  copia  dei  verbali  contenenti  le   deliberazioni
menzionate nella prima parte di quest'articolo.