Art. 51. 
 
  La fondazione di nuove istituzioni  pubbliche  di  beneficenza  con
amministrazione propria e' fatta con decreto reale, previo parere del
consiglio comunale e del consiglio  provinciale  se  concernano  piu'
comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato. 
 
  Nella domanda o proposta di fondazione devesi  indicare  con  quali
mezzi  s'intende  di  adempiere  allo  scopo,  tenuto   conto   dello
svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire. 
 
  Il  ricorso  contro  il  provvedimento  che  autorizza  o  nega  la
fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza  o  l'accettazione
di lasciti o doni, si estende al merito e norma  dell'art.  25  della
legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ยช).