Art. 51. La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria e' fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano piu' comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato. Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire. Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito e norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ยช).