Art. 55. 
 
  Nell'occasione  del   concentramento   preveduto   nel   precedente
articolo,  si  procedera'  alla  revisione  degli   statuti   e   dei
regolamenti   delle   istituzioni   elemosiniere,   nell'intento   di
coordinare  l'erogazione  delle  rendite  destinate   ad   elemosine,
preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che piu' si
avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore: 
 
    a) concorso al mantenimento, nei  ricoveri  di  mendicita'  o  in
altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro,  privi
di  mezzi  di  sussistenza  e  di  congiunti  tenuti  per   legge   a
somministrare gli alimenti; 
 
    b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata,  per  promuoverne
l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere; 
 
    c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale; 
 
    d) sussidi  all'infanzia  ed  all'adolescenza  in  generale,  per
incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale,  per  aiutarne  il
miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento; 
 
    e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio; 
 
    f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro,  quando
ne sia manifesta la necessita', derivante da condizioni straordinarie
o da temporanea malattia; 
 
    g) concorso alla fondazione ed all'incremento di  istituzioni  di
previdenza o di tutela in favore dei poveri.