Art. 59. Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carita', ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58: a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi; b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia; c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o piu' comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti; d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanita' o d'infermita'; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od eta' avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza; e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione; f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali. Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carita', continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali e' parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carita' o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.