Art. 59. 
 
  Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carita',
ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58: 
 
    a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti
e pel baliatico, ed i brefotrofi; 
 
    b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia; 
 
    c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio  di
uno o piu' comuni che, insieme riuniti,  abbiano  non  meno  di  5000
abitanti; 
 
    d) gli  istituti  di  beneficenza,  con  o  senza  convitto,  per
l'istruzione e l'educazione, in istato di sanita' o  d'infermita';  e
quelli destinati a  fornire  ricovero  a  nubili,  vedove  o  persone
incapaci per condizione sociale od eta'  avanzata  di  procurarsi  in
tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza; 
 
    e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione; 
 
    f)  gli  istituti  di  beneficenza   d'ogni   specie,   mantenuti
principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o
di altre entrate eventuali. 
 
  Tuttavia gli istituti  che  al  giorno  della  pubblicazione  della
presente legge sono  amministrati  dalla  congregazione  di  carita',
continueranno ad  essere  amministrati  dalla  congregazione  stessa;
eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle  quali  e'
parola nell'art. 57, esigano invece il distacco  dalla  congregazione
di carita' o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.