Art. 6. 
 
  Il presidente ed i  membri  della  congregazione  di  carita'  sono
eletti dal consiglio comunale nella sessione  di  autunno:  non  piu'
della meta' di essi puo' appartenere nel tempo  stesso  al  consiglio
comunale. 
 
  Il presidente dura  in  carica  un  quadriennio,  ed  i  membri  si
rinnovano per un quarto ogni anno.