Art. 61. 
 
  Le  istituzioni  pubbliche   di   beneficenza   concentrate   nella
congregazione di carita' o riunite in gruppi a norma  dei  precedenti
articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare  le
rendite, in conformita' dei rispettivi  statuti,  a  vantaggio  degli
abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni  di  comune  a
beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale
erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. 
 
  Possono  pero',  coll'autorizzazione   della   giunta   provinciale
amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti
in una  provincia  consorzi  per  erogare  in  comune  la  rispettiva
beneficenza, mediante la fondazione di  ricoveri  di  mendicita',  di
ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.