Art. 74. 
 
  Non e' considerato produrre interruzione della dimora in un  comune
il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di  cura;
ne' vale a far acquistare il domicilio di soccorso in  un  comune  il
tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di  cura,  o  in
stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima,  ovvero
in stabilimenti di pena od in case di correzione.