Art. 78. 
 
  Le istituzioni  contemplate  dalla  presente  legge  esercitano  la
beneficenza verso coloro che vi hanno titolo,  senza  distinzione  di
culto religioso o di opinioni politiche. 
 
  E' fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro  o  per
esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei
professanti un culto determinato. 
 
  Rimane pero' l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza. 
 
  L'amministratore di  un'istituzione  pubblica  di  beneficenza,  il
quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del
presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza  o  il
soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti  in  qualsiasi
modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei
diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed  e'  punito
con una penalita' pecuniaria da lire 50 a lire 500. 
 
  L'impiegato od addetto in qualsiasi  qualita'  ad  una  istituzione
pubblica  di  beneficenza  che  commetta  il  fatto   preveduto   nel
precedente capoverso, e' sottoposto alla sospensione; e  in  caso  di
recidiva puo' essere dispensato dal servizio.