Art. 80. 
 
  Le  controversie  fra  provincie  e  comuni,  ed   istituzioni   di
beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalita', di soccorso,
di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali  sieno
obbligatorie ai termini di diritto o  per  le  speciali  disposizioni
delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa: 
 
    a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa,  se
vertenti fra istituzioni di beneficenza o  fra  comuni  della  stessa
provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia; 
 
    b) con decreto ministeriale, udito  il  consiglio  di  Stato,  se
vertenti fra diverse provincie o fra  istituzioni  di  beneficenza  o
comuni di provincie diverse. 
 
  Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione. 
 
  Rimane salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria  nel  termine  di
sei  mesi  dalla   notificazione   del   provvedimento,   quando   la
controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e  quando  non
sia di competenza di questi, e' riservato il ricorso al consiglio  di
Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889. 
 
  Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria  le  deliberazioni
di cui alla lettera a, non e' necessaria l'autorizzazione a stare  in
giudizio.