Art. 80. Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalita', di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa: a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia; b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse. Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione. Rimane salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, e' riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889. Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non e' necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.