Art. 82. Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, puo' esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio e' destinata: a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri; b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente pero' agli oggetti seguenti: 1° Per far dichiarare la nullita' della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi; 2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purche' tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30; 3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennita' di ragione.