Art. 82. 
 
  Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865,  n.
2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e
giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo
VII della presente legge, alla provincia, al comune o  alla  frazione
di esso, a cui la beneficenza si estende,  puo'  esercitare  l'azione
giudiziale  nell'interesse  dell'istituzione  o  dei  poveri  a   cui
beneficio e' destinata: 
 
    a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo  e
vece,  per  far  valere  contro   i   terzi   i   diritti   spettanti
all'istituzione o ai poveri; 
 
    b) contro i rappresentanti e  amministratori  della  istituzione,
per far valere gli stessi diritti, limitatamente pero'  agli  oggetti
seguenti: 
 
    1° Per far dichiarare la nullita' della  nomina  o  la  decadenza
dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni
addebito di fatti dannosi; 
 
    2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi,
e per conseguirne  l'adempimento;  purche'  tali  obbligazioni  siano
state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per  sentenza,  o
in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30; 
 
    3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e  per
il conseguimento delle indennita' di ragione.