Art. 83. L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non puo' essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi. L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorita' giudiziaria puo' ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite. Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda e' devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali. L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito. Non sono necessari ne' il ricorso ne' il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.