Art. 83. 
 
  L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente,  esser
fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre  spiegata
in contraddittorio del  prefetto  e  della  legittima  rappresentanza
dell'ente a cui si riferisca, e non puo' essere introdotta se non per
le materie  che  abbiano  fatto  oggetto  di  ricorso  notificato  al
prefetto 30 giorni innanzi. 
 
  L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito  di
100 lire, che l'autorita' giudiziaria puo' ordinare sia portato  fino
a 500, sotto pena di perenzione della lite. 
 
  Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda e'  devoluto
all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle
spese giudiziali. 
 
  L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito. 
 
  Non sono necessari ne' il ricorso ne' il deposito per le materie di
cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al  n.  3
della lettera b dell'articolo precedente.