Art. 84. Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, e' obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco. Il contravventore e' punito con penalita' pecuniaria da 10 a 50 lire. Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carita' la copia della ricevuta denunzia. Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalita' di cui sopra. L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto. La congregazione di carita' appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.