Art. 84. 
 
  Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti,
ne' quali in modo diretto od indiretto  si  fondino  istituti  aventi
carattere di  pubblica  beneficenza,  o  si  contengano  disposizioni
concernenti le fondazioni di cui alla lettera  b  dell'art.  2  della
presente legge, o col cui intervento  si  stipulino  atti  tra  vivi,
concernenti simili  fondazioni  e  disposizioni,  e'  obbligato,  nei
trenta giorni dall'apertura  o  stipulazione,  a  farne  denunzia  al
sindaco. 
 
  Il contravventore e' punito con penalita' pecuniaria  da  10  a  50
lire. 
 
  Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carita' la  copia
della ricevuta denunzia. 
 
  Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a
notizia,  trasmettere  all'intendente  di  finanza  un  elenco  delle
liberalita' di cui sopra. 
 
  L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto. 
 
  La congregazione di carita' appena abbia ricevuto la denuncia delle
donazioni o dei lasciti aventi per iscopo  la  pubblica  beneficenza,
deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne  sia
il caso, il riconoscimento legale dell'ente.