Art. 87. 
 
  Le disposizioni del capo VI della presente legge  sono  applicabili
anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio
o dal fondo pel culto  come  possessori  di  beni  provenienti  dalle
soppresse corporazioni religiose o da enti  ecclesiastici  soppressi,
sia che le corporazioni e gli enti soppressi  fossero  eredi  di  pii
fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari. 
 
  Sono pure applicabili  alle  opere  pie  o  legati  di  beneficenza
amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti. 
 
  All'esecuzione delle disposizioni  medesime  provvede  il  ministro
dell'interno  a  norma  dell'art.  67  di   concerto   col   ministro
competente, sentiti i consigli comunali  e  provinciali,  secondo  le
distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa  e
il consiglio di Stato.