Art. 89. 
 
  Gli  amministratori   e   rappresentanti   delle   istituzioni   di
beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento  ai  termini
del capo VI della presente legge e di quelle prevedute  nei  seguenti
articoli 90 e 93, debbono farne la  denunzia  alla  congregazione  di
carita' nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione  della  presente
legge. 
 
  Il contravventore a questa disposizione soggiace ad  una  penalita'
pecuniaria da 50 a 100 lire. 
 
  Le disposizioni  di  questo  articolo  non  sono  applicabili  alle
istituzioni di beneficenza ed ai lasciti,  legati  od  opere  pie  di
culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati
generali  dei  beneficii  vacanti,  pei  quali   dovra'   provvedersi
d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.