Art. 90. 
 
  Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70: 
 
    1. Le doti per monacazione, fermi  gli  effetti  delle  leggi  di
soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse
ecclesiastico per le doti di  monacazione  che  erano  a  carico  del
patrimonio delle corporazioni religiose e  degli  enti  ecclesiastici
soppressi; 
 
    2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali  dovranno
essere convertite in fondazioni  di  patronato  per  i  liberati  dal
carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio  delle  famiglie  dei
condannati e carcerati; 
 
    3. Gli  ospizi  dei  catecumeni,  in  quanto  abbiano  conservato
l'originaria destinazione.