Art. 91. 
 
  Ferme stanti le vigenti  leggi  relative  agli  enti  ecclesiastici
conservati e alle loro  dotazioni,  e  mantenute  le  soppressioni  e
devoluzioni  dalle  leggi  stesse  ordinate,  sono  equiparati   alle
istituzioni pubbliche di beneficenza, e  soggetti  a  trasformazione,
secondo le norme stabilite nell'art. 70: 
 
    1.  I  conservatori  che  non  abbiano  scopi   educativi   della
gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i  ritiri,  eremi  ed  istituti
consimili non aventi scopo civile o sociale; 
 
    2. Le confraternite,  confraterie,  congreghe,  congregazioni  ed
altri consimili istituti per  i  quali  siasi  verificata  una  delle
condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 
 
    3. Le opere pie di culto, lasciti  e  legati  di  culto;  esclusi
quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed  egualmente
esclusi  quelli  che  facciano  o  possano   far   carico   ad   enti
ecclesiastici conservati, al demanio,  al  fondo  per  il  culto,  ai
patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti. 
 
  In quanto gli  istituti  di  cui  al  n.  2,  provvedano  al  culto
necessario ad una popolazione o agli edifici  necessari  al  culto  o
degni di esser conservati, cotesti loro  fini  saranno  mantenuti,  e
continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla
quale saranno attribuite le  rendite  corrispondenti  agli  oneri  di
culto. 
 
  Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2,
dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente
legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di  pubblica
sicurezza.