Art. 91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: 1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti. In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto. Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.