Art. 99. 
 
  Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del  Re  proporra'
al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che  furono
imposti alle opere pie delle provincie meridionali per  sussidi  agli
stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e  consortile,  o
per provvedere alle pensioni degli  impiegati  dei  cessati  consigli
degli ospizi.