----> Vedere Immagini da Pag. 12 a Pag. 14 della G.U. <---- Raccomandazione T/R 61-01 (Nizza 1985) Concernente la licenza di radioamatore CEPT Raccomandazione proposta dal Gruppo di lavoro T/GT3 "Radiocomunicazioni" (R). Testo della Raccomandazione adottata dalla Commissione "Telecomunicazioni". La Conferenza Europea delle Amministrazioni delle P oste e delle Telecomunicazioni, considerando: a) che il Servizio d'Amatore e' un Servizio Internazionale di Radiocomunicazioni previsto dal Regolamento delle Radiocomunicazioni; b) che tutte le persone che fanno parte di questo Servizio hanno sostenuto la prova della loro capacita', conformemente all'Articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento delle Radiocomunicazioni; c) che l'emissione e la gestione delle autorizzazioni provvisorie, rilasciate a seguito di accordi bilaterali esistenti, implica un considerevole accrescimento del lavoro per le Amministrazioni membre della CEPT; d) che gli sviluppi tecnici e la standardizzazione crescente delle apparecchiature di Radioamatori nei Paesi membri della CEPT comportano una riduzione di disturbi dannosi; e) che certe Amministrazioni membre della CEPT hanno concluso, o sono in fase di mettere a punto, accordi destinati a semplificare le procedure necessarie per il rilascio di licenze temporanee; f) Precisando, tuttavia che la presente Raccomandazione non ha alcun rapporto con l'importazione e l'esportazione di apparecchiature di Radioamatore, che sottostanno unicamente ai regolamenti doganali relativi, raccomanda che le Amministrazioni membre della CEPT riconoscano il principio di una "Licenza di Radioamatore della CEPT", alle condizioni specificate nell'Appendice 1, per le quali le Amministrazioni membre non esigeranno ne' diritti ne' tasse, riservando all'Amministrazione il diritto soltanto di emettere la Licenza. APPENDICE I CONDIZIONI GENERALI AL RILASCIO DELLA LICENZA CEPT 1. Disposizioni generali riguardanti la "Licenza di Radioamatore CEPT". La "Licenza di Radioamatore CEPT" avra' una forma simile a quella della LIcenza nazionale oppure di un documento apposito emesso dalla stessa Autorita' e sara' redatto nella lingua nazionale ed in tedesco, inglese e francese. Questo documento sara' valido unicamente per i non residenti, per la durata dei loro soggiorni temporanei nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la Raccomandazione, con il limite di validita' della Licenza nazionale. I Radioamatori in possesso di una Licenza provvisoria non possono bebeficiare delle disposizioni della Raccomandazione. Le condizioni minime richieste per una Licenza CEPT saranno: (i) la dichiarazione secondo la quale il titolare e' autorizzato ad utilizzare la sua Stazione di Radioamatore conformente alla presente Raccomandazione nei Paesi che l'adottano; (ii) il nome e l'indirizzo del titolare; (iii) l'indicativo di chiamata; (iv) la classe di Licenza CEPT); (v) la validita'; (vi) L'Autorita' che la rilascia. E' consigliabile allegare un elenco dei Paesi che adottano la Raccomandazione. 2. Classe di Licenza. Ognuna delle classi della CEPT descritto di seguito non sara' considerata equivalente ad una classe nazionale se le condizioni di utilizzo in un altro Paese non sono ampiamnete compatibili rispetto a quelle del Paese in cui e' stata rilasciata la Licenza. L\e equivalente sono riportate nelle colonne 3 e 4 della tabella in Appendice II. Classe I. Questa classe permette l'utilizzo di tutte le frequenze attribuito al Servizio d'Amatore che sono autorizzate nei Paesi dove la Stazione dovra' essere operata. Questa classe sara' accessibile unicamente e quei Radioamatori che hanno sostenuto la prova relativa in codice Morse presso la propria Amministrazione. Classe II. Questa classe limita l'uso delle Stazioni alle frequenze attribuite al di sopra dei 144 Mhz. autorizzate per il Servizio d'Amatore nei Paesi dove la Stazione dovra' essere operata. 3. Condizioni di utilizzazione. 3.1 Il titolare deve esibire la Licenza di Radioamatroe CEPT su richiesta delle Autorita' di controllo del Paese ospitante; 3.2 l'autorizzazione non e' accordata che per uso di una Stazione portatile o mobile. Una Stazione portatile dovra', nello spirito di questa Raccomandazione, comprendere anche Stazioni funzionanti con collegamento provvisorio alla rete elettrica, per esempio in un hotel; 3.3 l'autorizzazione e' rilasciata anche per l'uso della Stazione di un Radioamatore del Paese ospitante, sempreche' sia titolare di licenza. 3.4 il titolare deve rispettere le disposizioni del Regolamento delle Radiocomunicazioni, della presente Raccomandazione e del Regolamento in vigore nel Paese ospitante: egli inoltre deve rispettare ogni limitazione che gli sara' imposta relativamente a condizioni locali di natura tecnica o imposte dalla pubblica autorita'; 3.5 l'uso della Stazione a bordo di aeromobili e' proibito; 3.6 quanto trasmette nel Paese ospitante, il titolare deve utilizzare il suo indicativo di chiamata nazionale preceduto di prefisso del Paese, come previsto nel Paese ospite, e seguito dalla lettera "M" per una Stazione mobile, e da "P" per una stazione portatile; 3.7 il titolare non potra' chiedere protezione contro eventuali disturbi o interferenze. 4. Condizioni tecniche Le condizioni tecniche applicabili saranno quelle della classe nazionale corrispondente alla relativa classe CEPT. Queste equivalenze, figurano nelle due colonne di destra della tabella in Appendice II.