Art. 2.
  La  liquidazione  si svolgera' secondo le ordinarie norme in vigore
con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi
dell'art.  206  della  legge  16  marzo  1942,  n.  267,  l'esercizio
dell'impresa (esercizio provvisorio).
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura  del
liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.
   Roma, 21 dicembre 1990
                                              Il Ministro: SACCOMANDI