Art. 13. 1. A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 190. 2. Ai fini della percezione sull'utenza dell'importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma 1, nonche' all'IVA, il valore degli impulsi e' fissato in L. 176 con esclusione del primo il cui valore resta uguale a quello stabilito per l'incasso dell'impulso urbano, pari a L. 200. 3. Per le comunicazioni teleselettive effettuate da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui alle tabelle C1 e C2, la centrale invia all'apparecchio sei impulsi per la prima serie di sette e successivamente sette impulsi per ogni serie di otto. 4. Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, e' fissato in L. 200.