Art. 13.
  1.  A  ciascuna  comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a
disposizione del pubblico si applica,  oltre  alla  relativa  tariffa
extraurbana  quale  risulta  determinata  anche dall'applicazione del
sovrapprezzo, la tariffa di L. 190.
  2.  Ai  fini  della percezione sull'utenza dell'importo complessivo
relativo alle tariffe di cui al comma 1, nonche' all'IVA,  il  valore
degli  impulsi  e'  fissato in L. 176 con esclusione del primo il cui
valore resta uguale a quello  stabilito  per  l'incasso  dell'impulso
urbano, pari a L. 200.
  3.  Per  le comunicazioni teleselettive effettuate da apparecchi ad
incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la  tariffa
urbana  a tempo di cui all'art. 16 anche da apparecchi ad incasso non
automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di  L.  200
per   ciascuno   degli  impulsi  inviati  all'apparecchio;  per  tali
comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui alle tabelle C1 e C2,  la
centrale  invia  all'apparecchio  sei  impulsi  per la prima serie di
sette e successivamente sette impulsi per ogni serie di otto.
  4.  Il  valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente
decreto, e' fissato in L. 200.