Art. 14.
  1. La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle
telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e'  fissata  nella
misura  di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle
comunicazioni interurbane settoriali.
  2.  Detta  soprattassa  e'  gia'  compresa  nelle tariffe di cui ai
precedenti articoli.