Art. 14. 1. La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali. 2. Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.