Art. 16.
  1. Nelle reti urbane in cui e' attiva la tariffa urbana a tempo, la
tassazione delle comunicazioni urbane e' determinata mediante l'invio
al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura e con
la decorrenza indicata nella tabella F.
  2.  La  tariffa  di  cui  al  comma  1 e' applicata alle altre reti
urbane, compatibilmente con i necessari adeguamenti di centrale,  con
le  decorrenze  che  sono  indicate con separato decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni.
  3. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del
pubblico la tariffa di cui al  presente  articolo  e'  percepita  con
l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.