Art. 16. 1. Nelle reti urbane in cui e' attiva la tariffa urbana a tempo, la tassazione delle comunicazioni urbane e' determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di impulsi di conteggio nella misura e con la decorrenza indicata nella tabella F. 2. La tariffa di cui al comma 1 e' applicata alle altre reti urbane, compatibilmente con i necessari adeguamenti di centrale, con le decorrenze che sono indicate con separato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo e' percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.