Art. 17.
  1. L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto
telefonico pubblico o,  comunque,  da  telefono  a  disposizione  del
pubblico,  e'  arrotondato  rispettivamente  alle  50 o alle 100 lire
superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire  e  alle
50  o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori
alle 75 o alle 25 lire.