Art. 19.
  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  poste e delle
telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
disciplinate, in conformita' con le disposizioni del codice postale e
delle telecomunicazioni ed anche in relazione  alle  direttive  della
CEE, le tariffe delle seguenti prestazioni:
    a)  i  contributi  spese  per  trasformazioni o prestazioni varie
effettuate a richiesta dell'utente di cui alla tabella C del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  793, con
esclusione del subentro;
    b)   i   canoni  nonche'  i  contributi  relativi  agli  impianti
supplementari ed  accessori,  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 793, con esclusione del dispositivo di
centrale per invio impulsi di conteggio;
    c)  la  tariffa relativa all'invio di un avviso telefonico di cui
all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793;
    d)  la  tariffa  relativa  alle  commissioni  telefoniche  di cui
all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793;
    e)  i  contributi  e  i  canoni  relativi alla cessione in uso di
circuiti  diretti  analogici  urbani  ed  extraurbani   a   carattere
permanente  e  temporaneo, nonche' i canoni per l'interconnessione di
piu' collegamenti diretti punto a punto di cui  rispettivamente  agli
articoli  22, 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 793;
    f)   la   tariffa   per  la  documentazione  delle  comunicazioni
interurbane, internazionali ed intercontinentali di cui  all'art.  26
del decreto del Presidente della Repubblica n. 793;
    g)  la  tariffa  per  i  collegamenti  ad  elevata  intensita' di
traffico, che sara' applicata in  via  sperimentale,  compatibilmente
con  la  disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico
servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico  non
inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui
alla presente lettera, finalizzata ad ottimizzare  l'uso  della  rete
telefonica  pubblica  commutata,  nonche' ad incentivarne l'utilizzo,
sara' articolata attraverso una diversa  modulazione  del  canone  di
abbonamento  con  conseguente  riduzione  del  valore ordinario dello
scatto fino ad un massimo del 20%. Il decreto  ministeriale  previsto
nella   presente   lettera,   oltre   a   definire  la  durata  della
sperimentazione, potra'  aggiornare  la  predetta  soglia  di  20.000
scatti  mensili  in  funzione  delle  esigenze del pubblico servizio,
della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti.
  2.  Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di
cui alle lettera a), b), c), d), e) ed f) del comma 1,  si  applicano
per  ciascuna  delle relative prestazioni le disposizioni normative e
tariffarie previste dal decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 793.