Art. 19. 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate, in conformita' con le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni ed anche in relazione alle direttive della CEE, le tariffe delle seguenti prestazioni: a) i contributi spese per trasformazioni o prestazioni varie effettuate a richiesta dell'utente di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, con esclusione del subentro; b) i canoni nonche' i contributi relativi agli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793, con esclusione del dispositivo di centrale per invio impulsi di conteggio; c) la tariffa relativa all'invio di un avviso telefonico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793; d) la tariffa relativa alle commissioni telefoniche di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793; e) i contributi e i canoni relativi alla cessione in uso di circuiti diretti analogici urbani ed extraurbani a carattere permanente e temporaneo, nonche' i canoni per l'interconnessione di piu' collegamenti diretti punto a punto di cui rispettivamente agli articoli 22, 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793; f) la tariffa per la documentazione delle comunicazioni interurbane, internazionali ed intercontinentali di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 793; g) la tariffa per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico, che sara' applicata in via sperimentale, compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, all'utenza interessata a sviluppare volumi di traffico non inferiori a 20.000 scatti mensili per collegamento. La tariffa di cui alla presente lettera, finalizzata ad ottimizzare l'uso della rete telefonica pubblica commutata, nonche' ad incentivarne l'utilizzo, sara' articolata attraverso una diversa modulazione del canone di abbonamento con conseguente riduzione del valore ordinario dello scatto fino ad un massimo del 20%. Il decreto ministeriale previsto nella presente lettera, oltre a definire la durata della sperimentazione, potra' aggiornare la predetta soglia di 20.000 scatti mensili in funzione delle esigenze del pubblico servizio, della domanda dell'utenza e della tipologia degli impianti. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui alle lettera a), b), c), d), e) ed f) del comma 1, si applicano per ciascuna delle relative prestazioni le disposizioni normative e tariffarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793.