Art. 2.
  1.  Gli  abbonamenti  al  servizio  telefonico  su  rete telefonica
pubblica commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate:
    a) categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per
le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B;
    b)  categoria  B: primo abbonamento in abitazione privata ove non
si svolga attivita' di affari o professionale, a  chiunque  intestato
delle  persone  componenti  un nucleo familiare anagrafico; eventuali
ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti
il  predetto  nucleo  familiare,  nella stessa o in altra abitazione,
sono classificati in categoria A.