Art. 2. 1. Gli abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate: a) categoria A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; b) categoria B: primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, sono classificati in categoria A.