Art. 20. 1. I decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 22 marzo 1986, n. 82, sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del presente decreto con l'eccezione della lettera d) della tabella I allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 793. 2. Per cio' che concerne i rapporti contabili tra i gestori relativi all'introduzione della tariffa di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), i minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 gennaio 1991. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni CARLI, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991 Registro n. 1 Poste, foglio n. 19