Art. 20.
  1.  I  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
793, e 22 marzo 1986, n. 82, sono abrogati, salvo quanto previsto dal
comma  2  dell'art.  19  del  presente  decreto con l'eccezione della
lettera d) della tabella I allegata al citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 793.
  2.  Per  cio'  che  concerne  i  rapporti  contabili  tra i gestori
relativi all'introduzione della tariffa di cui all'art. 19, comma  1,
lettera  g),  i  minori  proventi  derivanti dai diversi valori a cui
vengono addebitati gli scatti all'utenza saranno ripartiti secondo le
quote  di  ripartizione  dei  proventi  del  traffico  indicate nelle
vigenti convenzioni.
  3.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dal 16 gennaio 1991.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MAMMI', Ministro delle poste e
                                  delle telecomunicazioni
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1991
Registro n. 1 Poste, foglio n. 19