Art. 3.
  1.  I  canoni  di  abbonamento  al  servizio telefonico per ciascun
collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio
telefonico  di tipo normale a disco e/o di terminazione di rete, sono
stabiliti nella misura indicata nella tabella A.
  2.  I canoni di cui alla tabella A sono comprensivi dell'importo di
L.  1.000  a  titolo  di   canone   per   noleggio   e   manutenzione
dell'apparecchio  telefonico  principale di tipo normale a disco. Con
decreto del Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  sono
stabilite  le  modalita'  per  consentire  all'abbonato di provvedere
direttamente  alla  fornitura  e  messa  in  opera   dell'apparecchio
telefonico  principale  con  conseguente  riduzione  dell'importo dei
canoni stessi di L. 1.000.
  3.  Compatibilmente  con  la disponibilita' degli impianti e con le
esigenze del  pubblico  servizio,  oltre  il  primo  abbonamento,  e'
possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale
di  competenza  a  traffico  unidirezionale   entrante;   per   detti
collegamenti  i  canoni  di  abbonamento  sono stabiliti nella misura
indicata nella citata tabella A.
  4.  Per  gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di
cui alla citata tabella A si applicano nella misura di un  terzo  per
ogni periodo di dieci giorni o frazione.