Art. 3. 1. I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale a disco e/o di terminazione di rete, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A. 2. I canoni di cui alla tabella A sono comprensivi dell'importo di L. 1.000 a titolo di canone per noleggio e manutenzione dell'apparecchio telefonico principale di tipo normale a disco. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite le modalita' per consentire all'abbonato di provvedere direttamente alla fornitura e messa in opera dell'apparecchio telefonico principale con conseguente riduzione dell'importo dei canoni stessi di L. 1.000. 3. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, oltre il primo abbonamento, e' possibile richiedere anche abbonamenti per collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante; per detti collegamenti i canoni di abbonamento sono stabiliti nella misura indicata nella citata tabella A. 4. Per gli abbonamenti di cui al comma 2 dell'art. 1, i canoni di cui alla citata tabella A si applicano nella misura di un terzo per ogni periodo di dieci giorni o frazione.