Art. 4. 1. Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente), in aggiunta ai canoni di cui all'art. 3, debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone di cui all'art. 3 per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa. 2. Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto nazionale di statistica. 3. Con decorrenza dal 1 luglio 1991 il canone di cui al presente articolo e' soppresso.