Art. 4.
  1. Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed
oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente),
in  aggiunta  ai  canoni  di cui all'art. 3, debbono corrispondere un
canone supplementare pari allo 0,6% del canone di cui all'art. 3  per
ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.
  2.  Per  la determinazione della superficie delle reti urbane si fa
riferimento alle indicazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
  3.  Con  decorrenza dal 1› luglio 1991 il canone di cui al presente
articolo e' soppresso.