Art. 6. 1. Nelle reti urbane in cui non e' attiva la tariffa urbana a tempo di cui all'art. 16, le comunicazioni svolte nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore. 2. Nelle reti urbane di cui al comma 1, la tariffa per ciascuna comunicazione urbana effettuata da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 200, IVA compresa.