Art. 6.
  1. Nelle reti urbane in cui non e' attiva la tariffa urbana a tempo
di cui all'art. 16, le comunicazioni svolte nell'ambito  di  ciascuna
rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.
  2.  Nelle  reti  urbane  di cui al comma 1, la tariffa per ciascuna
comunicazione  urbana  effettuata  da  telefono  a  disposizione  del
pubblico e' stabilita in L. 200, IVA compresa.