Art. 7.
  1.  La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra
le reti urbane dello stesso  settore  (comunicazioni  settoriali)  e'
stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
  2.  Le  reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte
della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro  di
settore,  sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla
rete del centro di settore.
  3.  Per  le  comunicazioni  interurbane che si svolgono tra settori
diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono
misurate in linea d'aria:
    a)  tra centri di distretto, per le comunicazioni che si svolgono
tra i distretti i cui centri distino oltre  100  chilometri,  purche'
tutte  le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori
a 60 chilometri;
    b) tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.
  4.  Le  distanze  in linea d'aria sono determinate sulla base degli
elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra  le
residenze  municipali  dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici
indicati nel piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni.
  5.  Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15
chilometri dal relativo centro di distretto, posto  fuori  dell'isola
stessa,  il  centro  di  settore,  agli  effetti  della  misura delle
distanze  per  l'applicazione  delle   tariffe   interurbane,   viene
considerato  ubicato  sulla  congiungente i due centri anzidetti a 15
chilometri dal centro di distretto.
  6.  Ai  fini  tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi
nelle reti urbane delle rispettive citta'.