Art. 7. 1. La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza. 2. Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno di 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore. 3. Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria: a) tra centri di distretto, per le comunicazioni che si svolgono tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri; b) tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni. 4. Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni. 5. Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto. 6. Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.