Art. 8. 1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, e' consentito, attraverso una specifica numerazione della rete telefonica pubblica commutata, l'utilizzo di un codice personale di riconoscimento per effettuare comunicazioni verso settori di un distretto diverso da quello di origine della chiamata. 2. Ai fini della tassazione l'utente si considera ubicato sempre nel settore centro del distretto in cui ha origine la comunicazione. 3. Sono interdette le comunicazioni all'interno dello stesso distretto.