Art. 8.
  1.  Compatibilmente  con  la disponibilita' degli impianti e con le
esigenze  del  pubblico  servizio,  e'  consentito,  attraverso   una
specifica  numerazione  della  rete  telefonica  pubblica  commutata,
l'utilizzo di un codice personale di  riconoscimento  per  effettuare
comunicazioni  verso  settori  di  un  distretto diverso da quello di
origine della chiamata.
  2.  Ai  fini  della tassazione l'utente si considera ubicato sempre
nel settore centro del distretto in cui ha origine la  comunicazione.
  3.  Sono  interdette  le  comunicazioni  all'interno  dello  stesso
distretto.