Art. 9. 1. Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive (urbane, interurbane, internazionali e intercontinentali), cumulativamente agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e' costituito da un prezzo piu' sovrapprezzo ed e' fissato nella misura riportata nella tabella C. 2. Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti, ad eccezione degli scatti addebitati a L. 50 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico. 3. In sede di emissione delle bollette, il numero degli scatti rilevati per periodi mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore, e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da qualsiasi giorno del mese di inizio della rilevazione. 4. Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per il traffico internazionale e intercontinentale.