Art. 9.
  1.  Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli
impulsi  di  conteggio  per  comunicazioni   teleselettive   (urbane,
interurbane,  internazionali  e  intercontinentali),  cumulativamente
agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, e'  costituito  da
un  prezzo  piu'  sovrapprezzo  ed  e' fissato nella misura riportata
nella tabella C.
  2.  Il  sovrapprezzo  si  applica  a tutti gli scatti, ad eccezione
degli scatti addebitati  a  L.  50  e  degli  scatti  determinati  da
comunicazioni  urbane  effettuate  da  telefoni  a  disposizione  del
pubblico.
  3.  In  sede  di  emissione  delle bollette, il numero degli scatti
rilevati per periodi mensili per l'addebito agli utenti del  relativo
valore,  e' considerato cumulativamente in relazione al periodo della
fatturazione; il periodo di fatturazione puo' decorrere da  qualsiasi
giorno del mese di inizio della rilevazione.
  4.  Nei  rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e'
considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale  e  pari  a  L.
95,77 per il traffico internazionale e intercontinentale.