Art. 5.
  1. Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due
Paesi sono  applicate  le  tariffe  (comprensive  delle  quote  fisse
aggiuntive)  stabilite  per  le  comunicazioni  personali,  per  ogni
partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per
ogni   partecipante   addizionale   nel   Paese   estero  la  tariffa
internazionale ivi prevista.