Art. 5. 1. Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe (comprensive delle quote fisse aggiuntive) stabilite per le comunicazioni personali, per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista.