Art. 6. 1. A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane. 2. Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.