Art. 2.
  1.  Le  tariffe  contabili  da  ripartire  fra  l'Italia ed i Paesi
europei ed extraeuropei interessati sono stabilite in dipendenza  dei
singoli  accordi  raggiunti  per  l'attivazione  del  servizio, fermo
restando quanto previsto dal decreto ministeriale 8  settembre  1989,
citato nelle premesse.