Art. 2.
  1.  Nelle  relazioni  telegrafiche  tra l'Italia ed i sottoelencati
Paesi della regione europea e del bacino del  Mediterraneo  le  quote
parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi-oro, per i
telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono
stabilite, salvo quanto previsto nel comma 2, come segue:
   a) per i Paesi di cui al comma 1 dell'art. 1:
                            Per traffico          Per traffico
                            in partenza            in arrivo
                                  -                    -
    1) quota per telegramma   Fr. oro 11,93           9,50
    2) quota per parola       Fr. oro  0,44           0,35
   b) per Paesi di cui al comma 2 dell'art. 1:
     quota per parola         Fr. oro  0,88           0,70
  2.  Nelle  relazioni  con  la  Libia  le  quote  parti  di tassa di
pertinenza italiana per parola sono:
   per traffico in partenza  . . . . . . . . . . . . .  Fr. oro 1,335
   per traffico in arrivo  . . . . . . . . . . . . . .  Fr. oro 0,245