Art. 2. 1. Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi-oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel comma 2, come segue: a) per i Paesi di cui al comma 1 dell'art. 1: Per traffico Per traffico in partenza in arrivo - - 1) quota per telegramma Fr. oro 11,93 9,50 2) quota per parola Fr. oro 0,44 0,35 b) per Paesi di cui al comma 2 dell'art. 1: quota per parola Fr. oro 0,88 0,70 2. Nelle relazioni con la Libia le quote parti di tassa di pertinenza italiana per parola sono: per traffico in partenza . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 1,335 per traffico in arrivo . . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 0,245