Art. 5.
  1. Nelle relazioni per le quali si e' adottato, in regime di
   reciprocita', lo scambio della contabilita' in diritto speciale di
   prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i  valori
   in  franchi-oro,  determinati  in  base  al presente decreto, sono
   convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1  DTS  =
   3,061 franchi-oro.