Art. 5. 1. Nelle relazioni per le quali si e' adottato, in regime di reciprocita', lo scambio della contabilita' in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), i valori in franchi-oro, determinati in base al presente decreto, sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi-oro.