Art. 2. 1. La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro per le comunicazioni telex dirette ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, fatta eccezione per i Paesi indicati nel comma 2, e' stabilita nella misura seguente: in automatico: per i primi 10 secondi . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 0,9000 per ogni 10 secondi successivi . . . . . . . . . " 0,2250 tramite operatrice: per i primi tre minuti (minimo tassabile) . . . . " 4,0495 per ogni minuto successivo o frazione . . . . . . " 1,3498 2. La tariffa per le comunicazioni con i Paesi sottoelencati e' stabilita come segue: A In automatico Tramite operatrice ___________________________ _______________________ Per ogni Per i primi Per ogni 10 secondi 3 minuti minuto Per i primi successivi (minimo successivo 10 secondi o frazione tassabile) o frazione (Fr. oro) (Fr. oro) (Fr. oro) (Fr. oro) - - - - Azzorre e Madeira 1,5076 0,3769 6,7842 2,2614 B In automatico Tramite operatrice ___________________________ _______________________ Per ogni Per i primi Per ogni minuto 3 minuti minuto Per il primo successivo (minimo successivo minuto o frazione tassabile) o frazione (Fr. oro) (Fr. oro) (Fr. oro) (Fr. oro) - - - - Cipro 1,3498 1,3498 4,0495 1,3498 Libia 1,3498 1,3498 4,0495 1,3498 Marocco 1,3498 1,3498 4,0495 1,3498 C Tramite operatrice ____________________________ Per i primi Per ogni 3 minuti minuto minimo successivo tassabile) o frazione (Fr. oro) (Fr. oro) - - Andorra (*) 4,0495 1,3498 U.R.S.S. (*) 4,0495 1,3498 Groenlandia (*) 24,3495 8,1165 ------- (*) Per tali Paesi non e' attivato il servizio in automatico, tranne che per le zone di Mosca e Leningrado dell'U.R.S.S. per le quali valgono le disposizioni di cui al precedente comma 1.