Art. 4.
  1.  Nelle  relazioni  per  le  quali  si  e' adottato, in regime di
reciprocita', lo scambio della contabilita' in  diritto  speciale  di
prelievo  (DTS  o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in
franchi-oro determinati in base al presente decreto sono convertibili
in   DTS   utilizzando  il  tasso  di  conversione:  1  DTS  =  3,061
franchi-oro.