Art. 2.
  1.  Per  il  traffico  svolto  sulla tratta internazionale italiana
della rete di telecomunicazioni interbancaria della societa' Swift si
applica     la     seguente    tariffa    binaria,    di    spettanza
dell'Amministrazione italiana delle poste e delle  telecomunicazioni:
    a)  tariffa  fissa,  pari al 60% dei canoni di locazione, tassati
con coefficiente 1, delle tratte internazionali italiane dei circuiti
messi   a   disposizione   della   societa'   Swift  nelle  relazioni
internazionali interessate;
    b)   tariffa  per  ogni  messaggio  standard  di  350  caratteri,
trasmesso o ricevuto:
    1) Fr. oro 0,025 per le relazioni fra i Paesi della CEPT;
    2) Fr. oro 0,075 per le relazioni intercontinentali.
  2.  Qualora  l'importo dovuto dalla societa' Swift sulla base della
predetta tariffa binaria sia inferiore all'importo complessivo  degli
interi  canoni  di locazione (coefficiente 1), di cui alla lettera a)
del comma 1, si applicano questi ultimi a titolo di  traffico  minimo
garantito.