Art. 2. 1. Per il traffico svolto sulla tratta internazionale italiana della rete di telecomunicazioni interbancaria della societa' Swift si applica la seguente tariffa binaria, di spettanza dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni: a) tariffa fissa, pari al 60% dei canoni di locazione, tassati con coefficiente 1, delle tratte internazionali italiane dei circuiti messi a disposizione della societa' Swift nelle relazioni internazionali interessate; b) tariffa per ogni messaggio standard di 350 caratteri, trasmesso o ricevuto: 1) Fr. oro 0,025 per le relazioni fra i Paesi della CEPT; 2) Fr. oro 0,075 per le relazioni intercontinentali. 2. Qualora l'importo dovuto dalla societa' Swift sulla base della predetta tariffa binaria sia inferiore all'importo complessivo degli interi canoni di locazione (coefficiente 1), di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano questi ultimi a titolo di traffico minimo garantito.