Art. 2. Programma statistico nazionale 1. Per quanto concerne le rilevazioni di interesse delle regioni, il programma statistico nazionale e' adottato sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Ciascuna regione, attraverso il proprio ufficio di statistica, fa pervenire all'ISTAT il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, affinche' possa essere preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale, predisposto ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989. 3. Il programma delle rilevazioni statistiche di interesse della regione e' adottato ogni anno, entro il 31 marzo, dal consiglio regionale o dall'organo competente secondo il rispettivo ordinamento.