Art. 2.
                    Programma statistico nazionale
  1.  Per  quanto concerne le rilevazioni di interesse delle regioni,
il programma statistico nazionale e' adottato sentita  la  Conferenza
permanente di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.  Ciascuna  regione, attraverso il proprio ufficio di statistica,
fa pervenire all'ISTAT il programma delle rilevazioni statistiche  di
suo  interesse,  affinche'  possa  essere preso in considerazione per
l'inserimento nel  programma  statistico  nazionale,  predisposto  ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989.
  3.  Il  programma  delle rilevazioni statistiche di interesse della
regione e' adottato ogni anno,  entro  il  31  marzo,  dal  consiglio
regionale o dall'organo competente secondo il rispettivo ordinamento.