Art. 3.
       Organizzazione degli uffici di statistica delle regioni
  1.  Gli  uffici  di  statistica  delle regioni sono organizzati con
legge  od  altra  fonte  regionale  idonea  secondo   il   rispettivo
ordinamento, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
    a)  l'ufficio  di  statistica  e'  unico ed e' posto, nell'ambito
organizzativo della presidenza della giunta regionale,  alle  dirette
dipendenze   del   presidente   della  giunta  regionale.  Necessita'
organizzative e funzionali  possono  consentire  la  costituzione  di
sezioni  operative  distaccate  dell'ufficio di statistica, da questo
dipendenti, presso singole strutture dell'organizzazione regionale;
    b)  agli uffici di statistica deve essere assicurata, nell'ambito
dell'organizzazione regionale,  autonomia  organizzativa,  tecnica  e
finanziaria,  anche  attraverso  la costituzione di appositi fondi di
bilancio a gestione separata;
    c)   all'ufficio   di   statistica  e'  preposto  un  funzionario
dell'amministrazione regionale, nominato dal presidente della  giunta
regionale,  dotato  di  particolare  e segnalata competenza nel campo
statistico-informatico e, laddove  possibile,  scelto  tenendo  conto
dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito
dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748.  Gli  addetti  all'ufficio  di
statistica  sono  preferibilmente scelti tra i laureati e i diplomati
in scienze statistiche, economiche ed affini. Per la  formazione  dei
quadri  direttivi  degli  uffici  di  statistica  le  regioni possono
avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture dell'ISTAT;
    d)  l'attrezzatura minima telefonica, informatica e telematica di
ciascun ufficio di statistica sara' determinata dall'ISTAT  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n. 322 del 1989.
L'ufficio e' collegato in rete T.D. all'ISTAT per la trasmissione  di
dati   e   informazioni,   anche   al  fine  dell'utilizzo  da  parte
dell'ufficio stesso delle banche dati dell'ISTAT;
    e)  l'ufficio  di  statistica ha un numero di addetti determinato
dall'amministrazione   regionale   in   relazione   alle   dimensioni
dell'attivita'  assegnata  all'ufficio  stesso  ed  e',  di  massima,
articolato in sezioni  secondo  le  diverse  materie  di  competenza,
definite  anche  sulla  base di atti di indirizzo del comitato di cui
all'art. 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989.