Art. 3. Organizzazione degli uffici di statistica delle regioni 1. Gli uffici di statistica delle regioni sono organizzati con legge od altra fonte regionale idonea secondo il rispettivo ordinamento, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a) l'ufficio di statistica e' unico ed e' posto, nell'ambito organizzativo della presidenza della giunta regionale, alle dirette dipendenze del presidente della giunta regionale. Necessita' organizzative e funzionali possono consentire la costituzione di sezioni operative distaccate dell'ufficio di statistica, da questo dipendenti, presso singole strutture dell'organizzazione regionale; b) agli uffici di statistica deve essere assicurata, nell'ambito dell'organizzazione regionale, autonomia organizzativa, tecnica e finanziaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi di bilancio a gestione separata; c) all'ufficio di statistica e' preposto un funzionario dell'amministrazione regionale, nominato dal presidente della giunta regionale, dotato di particolare e segnalata competenza nel campo statistico-informatico e, laddove possibile, scelto tenendo conto dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748. Gli addetti all'ufficio di statistica sono preferibilmente scelti tra i laureati e i diplomati in scienze statistiche, economiche ed affini. Per la formazione dei quadri direttivi degli uffici di statistica le regioni possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture dell'ISTAT; d) l'attrezzatura minima telefonica, informatica e telematica di ciascun ufficio di statistica sara' determinata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1989. L'ufficio e' collegato in rete T.D. all'ISTAT per la trasmissione di dati e informazioni, anche al fine dell'utilizzo da parte dell'ufficio stesso delle banche dati dell'ISTAT; e) l'ufficio di statistica ha un numero di addetti determinato dall'amministrazione regionale in relazione alle dimensioni dell'attivita' assegnata all'ufficio stesso ed e', di massima, articolato in sezioni secondo le diverse materie di competenza, definite anche sulla base di atti di indirizzo del comitato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989.