Art. 4.
            Rilevazioni statistiche di interesse nazionale
  1.  Tutti  i  prodotti  delle  rilevazioni  statistiche  effettuate
dall'ufficio di statistica della regione  nell'ambito  del  programma
statistico  nazionale,  una  volta vagliati nella loro attendibilita'
dal  responsabile  dell'ufficio   stesso,   devono   essere   inviati
all'ISTAT,  nelle  forme  e  con le modalita' che saranno fissate dal
comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  n.  322  del
1989,   perche'   possano  essere  diffusi  al  pubblico  secondo  le
disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.
  2.  I  prodotti  statistici  di  cui  al  comma  1  possono  essere
pubblicati come dati statistici  ufficiali  nel  bollettino  o  altra
pubblicazione  statistica  della regione, recando nel frontespizio la
dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE accanto alla denominazione della
regione.