Art. 4. Rilevazioni statistiche di interesse nazionale 1. Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dall'ufficio di statistica della regione nell'ambito del programma statistico nazionale, una volta vagliati nella loro attendibilita' dal responsabile dell'ufficio stesso, devono essere inviati all'ISTAT, nelle forme e con le modalita' che saranno fissate dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989, perche' possano essere diffusi al pubblico secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto. 2. I prodotti statistici di cui al comma 1 possono essere pubblicati come dati statistici ufficiali nel bollettino o altra pubblicazione statistica della regione, recando nel frontespizio la dizione SISTEMA STATISTICO NAZIONALE accanto alla denominazione della regione.