Art. 5.
            Rilevazioni statistiche di interesse regionale
  1. I prodotti statistici ufficiali dell'ufficio di statistica della
regione  costituiscono  patrimonio  conoscitivo   della   regione   e
principale fonte informativa della stessa.
  2. L'ufficio di statistica della regione effettua anche rilevazioni
statistiche ed altre indagini di interesse statistico disposte  dalla
regione  come  supporto  conoscitivo della propria azione di governo.
Nell'esercizio di tali compiti l'ufficio si adegua  alle  metodologie
di   rilevazione   e   trattamento   dati,   alle  classificazioni  e
nomenclature fissate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 5,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 322 del 1989.
  3.  Le  rilevazioni  di  cui  al  comma  2 devono essere comunicate
all'ISTAT, che puo' autorizzare  la  regione  ad  avvalersi,  per  le
rilevazioni stesse, anche di altri uffici di statistica facenti parte
del Sistema statistico nazionale, previa intesa con l'amministrazione
interessata.
  4.  La  diffusione,  come  dati  statistici ufficiali, dei prodotti
delle rilevazioni di  cui  al  comma  2  puo'  essere  assentita,  su
richiesta  del  presidente  della  giunta regionale, dal responsabile
dell'ufficio  di  statistica  della  regione,  che  deve  previamente
vagliarne  l'attendibilita'.  In  mancanza di tale assenso i prodotti
stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati  conoscitivi.
  5.  L'affidamento  da  parte  della  regione di singole rilevazioni
statistiche ad organizzazioni  esterne  potra'  avere  luogo,  previa
comunicazione  all'ISTAT,  in  casi  del  tutto  eccezionali  e nella
oggettiva impossibilita'  da  parte  dell'ufficio  di  statistica  di
provvedere  nei  dovuti  tempi  alla  rilevazione richiesta, anche in
considerazione dell'assoluta specialita' dell'oggetto. I prodotti  di
queste  rilevazioni  non  possono essere diffusi come dati statistici
ufficiali.
  6.  L'utilizzazione  da  parte  della  regione  di  dati statistici
provvisori,  elaborati  dall'ufficio  di  statistica,   puo'   essere
consentita  in  via  eccezionale  dal  responsabile  dell'ufficio  di
statistica. Tali dati non sono  considerati  a  nessun  effetto  dati
statistici  ufficiali  e  non possono essere diffusi all'esterno come
dati conoscitivi.