Art. 5. Rilevazioni statistiche di interesse regionale 1. I prodotti statistici ufficiali dell'ufficio di statistica della regione costituiscono patrimonio conoscitivo della regione e principale fonte informativa della stessa. 2. L'ufficio di statistica della regione effettua anche rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico disposte dalla regione come supporto conoscitivo della propria azione di governo. Nell'esercizio di tali compiti l'ufficio si adegua alle metodologie di rilevazione e trattamento dati, alle classificazioni e nomenclature fissate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1989. 3. Le rilevazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate all'ISTAT, che puo' autorizzare la regione ad avvalersi, per le rilevazioni stesse, anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale, previa intesa con l'amministrazione interessata. 4. La diffusione, come dati statistici ufficiali, dei prodotti delle rilevazioni di cui al comma 2 puo' essere assentita, su richiesta del presidente della giunta regionale, dal responsabile dell'ufficio di statistica della regione, che deve previamente vagliarne l'attendibilita'. In mancanza di tale assenso i prodotti stessi non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi. 5. L'affidamento da parte della regione di singole rilevazioni statistiche ad organizzazioni esterne potra' avere luogo, previa comunicazione all'ISTAT, in casi del tutto eccezionali e nella oggettiva impossibilita' da parte dell'ufficio di statistica di provvedere nei dovuti tempi alla rilevazione richiesta, anche in considerazione dell'assoluta specialita' dell'oggetto. I prodotti di queste rilevazioni non possono essere diffusi come dati statistici ufficiali. 6. L'utilizzazione da parte della regione di dati statistici provvisori, elaborati dall'ufficio di statistica, puo' essere consentita in via eccezionale dal responsabile dell'ufficio di statistica. Tali dati non sono considerati a nessun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi.