Art. 6.
                   Circolazione dei dati statistici
  1.  I  dati  raccolti  dall'ufficio di statistica della regione non
possono essere esternati se non con i limiti imposti dalla disciplina
del  segreto  statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo n.
322 del 1989.
  2.   I   dati  individuali,  raccolti  nell'ambito  di  rilevazioni
statistiche disposte dall'ISTAT e comprese nel  programma  statistico
nazionale, devono essere sollecitamente trasmessi all'ISTAT.
  3.  I  dati  individuali,  raccolti  nell'ambito  di rilevazioni di
interesse regionale o comunque disposte dalla regione, sono trasmessi
all'ISTAT, su richiesta del Presidente dell'ISTAT, ove sia necessario
per altre rilevazioni statistiche comprese nel  programma  statistico
nazionale.
  4. L'ufficio di statistica della regione puo' chiedere all'ISTAT la
trasmissione  di  dati  individuali  in  possesso   dell'Istituto   e
concernenti   il   proprio  ambito  demografico  e  territoriale,  se
necessari  al  fine  della  propria   attivita'   istituzionale.   Il
presidente   dell'ISTAT  valuta  la  richiesta  tenendo  conto  delle
necessita' espresse dall'ufficio di statistica della regione e  delle
esigenze   di  riservatezza  imposte  dalla  disciplina  del  segreto
statistico.
   Roma, 10 gennaio 1991
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                         ANDREOTTI
Il Ministro per gli affari regionali
  ed i problemi istituzionali
            MACCANICO