Art. 6. Circolazione dei dati statistici 1. I dati raccolti dall'ufficio di statistica della regione non possono essere esternati se non con i limiti imposti dalla disciplina del segreto statistico di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 322 del 1989. 2. I dati individuali, raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche disposte dall'ISTAT e comprese nel programma statistico nazionale, devono essere sollecitamente trasmessi all'ISTAT. 3. I dati individuali, raccolti nell'ambito di rilevazioni di interesse regionale o comunque disposte dalla regione, sono trasmessi all'ISTAT, su richiesta del Presidente dell'ISTAT, ove sia necessario per altre rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale. 4. L'ufficio di statistica della regione puo' chiedere all'ISTAT la trasmissione di dati individuali in possesso dell'Istituto e concernenti il proprio ambito demografico e territoriale, se necessari al fine della propria attivita' istituzionale. Il presidente dell'ISTAT valuta la richiesta tenendo conto delle necessita' espresse dall'ufficio di statistica della regione e delle esigenze di riservatezza imposte dalla disciplina del segreto statistico. Roma, 10 gennaio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali MACCANICO