Art. 2.
   E'  autorizzata  la  stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B,
750/C-H-I,  750/D-D1-E,  750/F-G  e  750/N-P-W  nonche'  il prospetto
relativo alle operazioni di fusione da utilizzare per la compilazione
meccanografica   delle   dichiarazioni  dei  redditi  delle  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate,
da presentare nell'anno 1991.
   I  modelli  di  cui  al  comma  precedente,  composti  di  quattro
facciate,  vanno  riprodotti  su  stampati  meccanografici a striscia
continua,  di  formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina  doppia
ripiegabile.  Le  quattro  facciate  di ogni scheda devono essere tra
loro  solidali  e  lungo  i lembi di separazione di ciascuna facciata
deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: da non staccare".
   Sul  bordo  dei  modelli  stessi  deve essere stampata la dicitura
"All'atto  della  presentazione  i  due  esemplari del modello devono
essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento".
   I  modelli  di  cui  al  primo comma devono presentare le seguenti
caratteristiche:
    stampa  realizzata  con gli stessi colori dei modelli predisposti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    conformita'  di  struttura e sequenza con i modelli approvati con
il  presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi
e l'intestazione dei dati richiesti;
    dimensioni  identiche  a  quelle  dei modelli editi dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato, esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
    a) per il formato a pagina singola:
      larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
    b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
      larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
      altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   I  modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni indicate nel comma precedente, devono
rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti,
la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
    nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
    nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
   Sul  frontespizio  dei  modelli  predisposti  ai  sensi  dei commi
precedenti  devono  essere  stampati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA