IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per
la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche
di   speciali   modelli  per  la  compilazione  meccanografica  delle
dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformita' strutturale
dei  modelli  meccanografici  con  quelli  approvati  con decreto del
Ministro  delle  finanze  e  la loro compatibilita' con le necessita'
gestionali della liquidazione delle imposte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Sono   approvati   gli   annessi   modelli  760,  760/A,  760/C-D,
760/E-E1-F,  760/G-H-I-L,  760/N-O-P-W,  760/R  nonche'  il prospetto
relativo  alle  operazioni  di  fusione  concernenti la dichiarazione
unica  agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1991 dalle
societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
giuridiche.
   I  modelli  760, 760/A, 760/C-D, 760/G-H-I-L e 760/N-O-P-W nonche'
il  prospetto  relativo  alle  operazioni  di  fusione  devono essere
riprodotti in due esemplari identici.