Art. 2.
  Il  personale  della  soppressa gestione governativa delle Ferrovie
calabro-lucane ed autoservizi integrativi viene ripartito tra le  due
gestioni come sopra istituite in proporzione all'ampiezza dei servizi
di trasporto da ciascuna assunti.
  Le  relative  dotazioni  organiche  sono  determinate  con apposito
provvedimento del Direttore generale della  motorizzazione  civile  e
dei  trasporti  in  concessione  ai sensi dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.