Art. 2. Il personale della soppressa gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi viene ripartito tra le due gestioni come sopra istituite in proporzione all'ampiezza dei servizi di trasporto da ciascuna assunti. Le relative dotazioni organiche sono determinate con apposito provvedimento del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.